REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009
VISTO l ‘art. 13 comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo…”
VISTO l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orari o annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”
VISTO l’art. 11 del DPR 122/2009, il quale prevede che: “1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.”
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SU DELIBERA CONFORME DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DEL 21.10.2014 ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE
Art. 1
– Gli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
– Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
– Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
– Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.
– Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
– Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:
CLASSI | Monte ore settimanale (Religione sì) |
Monte ore settimanale (Religione no) | Monte ore annuale (Religione sì) | Monte ore annuale (Religione no) | Limite minimo frequenza (Religione sì) | Limite minimo frequenza (Religione no) | Limite massimo assenze (Religione sì) | Limite massimo assenze (Religione no) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 Benedetti / Tommaseo |
27 | 26 | 891 | 858 | 668 | 643 | 223 | 214 |
3 4 5 Benedetti / Tommaseo |
30 | 29 | 990 | 957 | 742 | 718 | 248 | 239 |
Art. 3
Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
•entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione, fatta eccezione per n°4 permessi quadrimestrali;
•uscite in anticipo;
•assenze per malattia;
•assenze per motivi familiari,
•astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’istituto;
•non frequenza scolastica in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
•non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
Art. 4
Non sono computate come ore di assenza:
•la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici, attività inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
•la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
•partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza,
tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata)
effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
•assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
•partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
•motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
•entrate posticipate o uscite anticipate per:
– motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado);
– terapie continuative per gravi patologie;
– analisi mediche;
– donazione di sangue;
– disservizio trasporti;
– manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali,ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
• entrate ed uscite variate rispetto all’ordinario per disposizione del dirigente scolastico.
Art. 5
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale .
Delibera Collegio dei docenti del 21.10.23014
Delibera del Consiglio di Istituto del 30.10.2014