Il Liceo Benedetti-Tommaseo considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all’estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un’esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale della studentessa/dello studente, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell’Istituto in generale.

Considerata la normativa vigente, si stabiliscono dei criteri generali per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza.

 

I programmi di mobilità individuale, parte integrante del POF di Istituto, possono essere gestiti direttamente dallo stesso attraverso l’offerta MIA-Comenius e/o i partenariati costituiti con omologhi istituti esteri, oppure possono essere organizzati in forma autonoma dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati, organizzazione personale (contatti e conoscenze personali); in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell’ente o dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero.

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo quadrimestre, non sono previste forme di accertamento per il re-inserimento nella classe; in questo caso i docenti concordano con la studentessa/lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il proseguimento degli studi. Se il rientro avverrà dopo il mese di febbraio, il protocollo da seguire sarà lo stesso che per l’intero anno scolastico.

 

L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è, di norma, il quarto anno della scuola superiore. Nel caso di esperienze gestite in autonomia dalle famiglie, durante il terzo anno (in III classe) il Consiglio di classe esprime un parere motivato sull’idoneità della studentessa/dello studente interessata/o a partire; se la studentessa/lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe deve far presente le difficoltà di recupero al suo rientro e può esprimere parere negativo. Se la studentessa/lo studente non è promosso alla classe quarta, non può frequentare l’anno successivo all’estero.

 

Nel caso di permanenza all’estero superiore a un quadrimestre, fino all’intero anno scolastico, il Liceo Benedetti-Tommaseo adotta i seguenti protocolli:

1. Programmi di Mobilità organizzati in forma autonoma dalle famiglie

Nel caso di mobilità non organizzata dal Liceo Benedetti-Tommaseo, l’Istituto, la famiglia e la studentessa/lo studente condividono e sottoscrivono il seguente accordo:

La studentessa/lo studente, la famiglia e il soggetto organizzatore si impegnano a:

  • fornire all’Istituto prima della partenza un’ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza (*La studentessa/lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva (quarta liceo); accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all’estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.);
  • fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il docente di riferimento della scuola italiana per monitorare l’esperienza;
  • promuovere un Piano di Apprendimento, tenendo presenti le caratteristiche della scuola estera e gli obiettivi di competenza delle discipline della scuola italiana; nel piano dovranno essere precisati obiettivi specifici da conseguire e dovranno essere evidenziate eventuali attività speciali, nonchè le modalità di valutazione adottate dalla scuola estera;
  • informare periodicamente il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore o il docente referente, sull’andamento degli studi, segnalando eventuali novità degne di attenzione;
  • trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni precise sul contenuto dei corsi seguiti; tali informazioni dovranno essere fornite, anche in forma provvisoria, entro la fine di maggio, per consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle modalità di accertamento all’inizio dell’anno scolastico successivo;
  • procurare e consegnare alla scuola, al rientro dall’estero, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento: curricolo frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:

  • deliberare l’accordo all’esperienza di mobilità alla fine dell’anno di corso precedente alla partenza, condividendo un’analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione della studentessa/dello studente;
  • fornire indicazioni di massima sulle attività didattiche da seguire durante il soggiorno all’estero, soprattutto nel caso vi siano discipline opzionali da scegliere;
  • definire i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, propedeutici alla classe quinta, ed elaborare un percorso essenziale di studio individualizzato che riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all’estero;
  • esaminare, a conclusione dell’esperienza, tutta la documentazione rilasciata dall’istituto estero, per arrivare ad una verifica delle competenze;
  • valutare gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva oppure stabilire e concordare con lo studente una modalità di accertamento dell’apprendimento dei contenuti essenziali per le materie non presenti nel curricolo estero, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell’anno successivo;
  • esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero, delle valutazioni espresse dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, dell’eventuale accertamento sui contenuti disciplinari fondamentali; sulla base di tale valutazione verrà calcolata la fascia di livello per media conseguita e verrà attribuito il credito scolastico dovuto;
  • curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all’estero.

2. Programmi di Mobilità gestiti direttamente dall’Istituto

L’Istituto, la famiglia e la studentessa/lo studente condividono e sottoscrivono il seguente accordo:

La studentessa/lo studente si impegna a:

  • sottoscrivere e rispettare un Contratto Formativo, secondo il modello riconosciuto dalla scuola;
  • frequentare regolarmente, con interesse e profitto, la scuola ospitante all’estero;
  • informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore o il docente referente, sull’andamento degli studi, segnalando eventuali novità degne di attenzione;
  • consegnare alla scuola, al rientro dall’estero, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento: curricolo frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.

La famiglia si impegna a:

  • sottoscrivere il Contratto Formativo;
  • mantenere contatti con il coordinatore o il docente referente per aggiornarlo sull’esperienza;

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:

  • condividere dei criteri generali di eleggibilità per la partecipazione alla mobilità;
  • deliberare l’accordo all’esperienza di mobilità
  • mettere al corrente la studentessa/lo studente e la famiglia del piano dell’offerta formativa della istituzione scolastica straniera e della tipologia del corso da frequentare, individuando le discipline comuni e le nuove materie obbligatorie da seguire e fornendo indicazioni e suggerimenti per costruire un piano di studi adeguato;
  • elaborare un Contratto Formativo secondo il modello allegato, riconoscendo la centralità delle competenze, anche trasversali;
  • proporre per quanto riguarda il piano di studio italiano un percorso essenziale di studio, focalizzato sui contenuti fondamentali e sugli obiettivi minimi di competenza, come indicati nelle programmazioni annuali delle singole discipline;
  • individuare un docente di contatto e definire un programma di monitoraggio a distanza;
  • raccogliere ed esaminare, a conclusione dell’esperienza, tutta la documentazione rilasciata dall’istituto estero per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle stabilite dal Contratto Formativo;
  • valutare gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva oppure stabilire e concordare con lo studente una modalità di accertamento dell’apprendimento dei contenuti essenziali per le materie non presenti nel curricolo estero, da effettuarsi entro il mese di novembre dell’anno successivo; i singoli docenti, con il consenso del consiglio di classe possono accettare ai fini della valutazione anche contenuti e competenze disciplinari affini, anche se non identici, che dimostrino la capacità dello studente di seguire il futuro percorso scolastico;
  • esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero, delle valutazioni espresse dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, dell’eventuale accertamento sui contenuti disciplinari fondamentali; sulla base di tale valutazione verrà calcolata la fascia di livello per media conseguita e verrà attribuito il credito scolastico dovuto;
  • curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all’estero.

Normativa di riferimento:

  • Nota Min 10 aprile 2013, Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale
  • Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero. TITOLO V – Soggiorni di studio all’estero
  • Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Allegati

Protocollo mobilità studenti all’estero (pdf)